Tutte le FAQs

Nel caso in cui il Comune abbia reso disponibile ai cittadini e ai loro procuratori la piattaforma informatica CalabriaSUE per la gestione dei procedimenti amministrativi, si deve utilizzare la suddetta piattaforma. La PEC è ammessa solo nei casi in cui la piattaforma informatica non sia accessibile per più di 3 ore consecutive durante l’orario di apertura degli uffici competenti, dando prima evidenza del malfunzionamento o dell’irraggiungibilità della piattaforma stessa attraverso l’apertura di una segnalazione tramite il servizio di Assistenza e supporto  https://www.calabriasue.it/assistenza/richiesta-assistenza-e-supporto/ con annesso screenshot dell’errore riscontrato. Entro 5 giorni dal venir meno della causa che ha generato l’impedimento, l’utente è tenuto a provvedere all’inserimento della medesima pratica attraverso il sistema informativo comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione.
Tag: Procedura

Nel caso di endoprocedimento non configurato in piattaforma, ma il cui Ente competente è presente, è possibile, attivando la sezione conferenza di servizi e cliccando sul tasto “Invita altri Enti non collegati agli endoprocedimenti” è possibile coinvolgere nella conferenza di servizi l’Ente necessario.

Nel caso in cui, invece, non sia proprio configurato su piattaforma neanche l’Ente competente del parere da acquisire, sarà possibile coinvolgere lo stesso – dopo aver indetto la conferenza di servizi tramite l’apposita funzionalità del portale – trasmettendo extra sistema, mediante PEC, la nota di indizione della conferenza di servizi ed il backup della pratica (scaricato dalla piattaforma, dalla sezione “backup”), specificando nell’oggetto della trasmissione della PEC che la stessa è “a completamento del procedimento in conferenza di servizi, per la pratica n. ____ del ______, intestata a____________”.

L’operatore di sportello, una volta ottenuti i pareri dagli Enti non configurati, li può inserire sulla piattaforma, tramite la sezione “Comunicazioni”, trasmettendoli agli altri Enti coinvolti nella conferenza e presenti a sistema.

Tag: Procedura

Una volta che l’istanza sismica assume lo stato VERIFICATA o FIRMATA, i dati della pratica SUE/SUAP vengono disabilitati in automatico e non è possibile apportarvi modifiche. Per modificare i dati di compilazione della pratica SUE/SUAP o la documentazione allegata, è necessario riportare l’istanza sismica in stato BOZZA, per esempio eliminando e riallegando un file o confermando i dati di uno dei soggetti.

Tags: Errori, Procedura

Se si tratta di dati modificabili in quanto oggetto di eventuale variazione, come la residenza, il numero del documento di riconoscimento, i recapiti telefonici, è possibile aggiornare la propria anagrafica in autonomia, accedendo dal proprio codice fiscale in alto a destra della pagina di gestione pratiche.

Per i dati immodificabili quali sesso, comune di nascita, codice fiscale, è necessario aprire una segnalazione su Assistenza e supporto tramite il form dedicato (https://www.calabriasuap.it/assistenza-e-supporto/richiesta-assistenza-e-supporto/).

Tag: Procedura

Per annullare una pratica SUE/SUAP è necessario inviare una Comunicazione al SUE/SUAP comunale competente, dall’omonima sezione della pratica, specificando i motivi di tale richiesta nel campo “messaggio accompagnatorio comunicazione”. A seguito della presa d’atto da parte dello sportello comunale competente, lo stato della pratica SUE/SUAP potrà essere modificato dall’operatore comunale in stato “ARCHIVIATA”.

Tag: Procedura

Si consiglia di inserire una segnalazione su Assistenza e supporto, indicando di voler essere ricontattati. Il servizio di assistenza chiamerà il prima possibile con ID chiamante “Sconosciuto”.

Tag: Procedura

Se il fascicolo sismica è in stato BOZZA e l’istanza è in stato “TRASMESSA AL SUE” o “IN CARICO AL SUE”, significa che lo sportello non ha ancora provveduto alla verifica formale della pratica per il successivo inoltro al Servizio di Vigilanza sismica.  Finché lo stato del fascicolo sarà “BOZZA”, infatti, il Servizio tecnico regionale non potrà visualizzare il progetto strutturale sulla piattaforma SISMI.CA e non sarà possibile, per il tecnico incaricato, depositare istanze secondarie (es. Comunicazione di inizio lavori, etc.). È necessario, perciò, che l’operatore di sportello comunale attivi, mediante il sistema informatico, la richiesta di verifica al Servizio tecnico regionale per il procedimento sismica (tra quelli disponibili) coerente con la tipologia di istanza sismica. A seguito di questa operazione, lo stato del fascicolo diventerà “APERTO” per le istanze in autorizzazione o “DEPOSITATO” per le istanze a deposito, sintomo del fatto che l’istanza è sulla scrivania del Servizio di Vigilanza tecnica.

I professionisti possono trasmettere istanze secondarie sui fascicoli generati e trasmessi a SISMI.CA prima del 28 settembre 2020, accedendo al portale www.calabriasuap.it tramite SPID e facendo attenzione ad inserire gli estremi dell’albo professionale di appartenenza nella sezione anagrafica. Una volta effettuato il login, i professionisti avranno a disposizione una sezione denominata Consultazione e gestione > GESTIONE fascicoli SISMICA, da cui è possibile accedere a tutti i fascicoli collegati alla propria anagrafica. Selezionato il fascicolo di interesse, l’istanza secondaria potrà essere compilata cliccando sul pulsante CREA NUOVA ISTANZA. In questo caso il sistema proporrà tutte le istanze secondarie che possono essere trasmesse in relazione allo stato del fascicolo e delle istanze in esso contenuto.

Premesso che è possibile collegare tra loro (con una funzionalità del sw indicato con il nome “collegamento funzionale delle istanze”) soltanto istanze dello stesso grado di rilevanza sismica, si precisa che per inviare più istanze di sismica funzionalmente collegate è necessario trasmettere ognuna in una pratica SUAP.

Per collegare le istanze, è necessario creare una prima pratica SUAP con la prima istanza sismica che deve essere caratterizzata dall’avere il  numero progressivo definitivo (es. 1234/2022 e non 1234/0000). dopo aver terminato la compilazione della prima pratica, sarà possibile inserire la seconda pratica SUAP con la seconda istanza sismica nella quale andrà indicato – nella prima schermata della sezione relativa all’istanza sismica – che si tratta di un’istanza funzionalmente collegata e, nel menù a discesa che sarà attivato, il sistema consentirà di scegliere a quale istanza collegarla (la prima creata, ad esempio).

Una volta creata anche la seconda pratica, si potrà procedere con le eventuali ed ulteriori istanze/pratiche e con il trasferimento definitivo allo sportello comunale competente

Si precisa, altresì, che non è necessario ricaricare gli elaborati generali relativi alla prima pratica SUAP in tutte le pratiche. Gli elaborati generali vanno caricati nella prima pratica. In quelle ulteriori, si scriverà, nell’oggetto, che fanno parte dell’unico intervento già descritto nella prima pratica di cui si inseriscono gli estremi. Per i moduli e documenti obbligatori, eventualmente richiesti nelle pratiche successive alla prima, si inserirà al posto di questi una dichiarazione firmata che riporta il riferimento e gli estremi della prima pratica.

Le varianti, che non varino la categoria del progetto originario già trasmesso a SUE/SISMI.CA precedentemente al 01/12/2021, devono essere trasmesse come nuovi progetti edilizi, avendo cura di specificare, testualmente, nell’oggetto della pratica SUE (sezione 3 “Dati generali”) e nella descrizione dell’intervento strutturale (sezione 9 “Istanza SISMICA”), che trattasi di Varianti del fascicolo originario. Si dovranno, quindi, riportare testualmente gli estremi del fascicolo originario SENZA utilizzare la funzionalità informatica disponibile nel sw di “collegamento funzionale” all’istanza originaria (usare solo una descrizione testuale). Es., se si deve trasmettere una variante di un intervento di minore rilevanza, si dovrà selezionare la voce “Intervento di minore rilevanza: deposito opera” e, nell’oggetto della pratica SUE ed istanza sismica, specificare che si tratta di una variante, riportando gli estremi dell’istanza di cui si vuole operare in variante.

Le varianti dovranno contenere la stessa data di comunicazione di inizio dei lavori inserita nella pratica del progetto originario. Inoltre, in fase di ultimazione dei lavori, le due pratiche d progetto originario e di variante dovranno essere completate contestualmente con la relazione di struttura ultimata e l’eventuale relazione di collaudo.

Le varianti, che non varino la categoria del progetto originario e riferibili a progetti trasmessi a SUE/SISMI.CA successivamente al 01/12/2021, invece, devono essere inviate come specificato nel vademecum “Vademecum: la gestione delle pratiche Sblocca cantieri” presente nella sezione https://www.calabriasue.it/manuali-e-vademecum/cittadino-impresa-professionista/ del portale www.calabriasue.it. Es. nel caso di opere di minore rilevanza, selezionando direttamente la voce “Intervento di minore rilevanza: proposta di variante” e selezionando, nel menù a comparsa, uno tra i fascicoli proposti.

Nel caso in cui l’operatore di sportello selezioni una verifica relativa ad uno o più endoprocedimenti per i quali è prevista una modulistica obbligatoria, che non sia stata allegata dal richiedente/procuratore in fase di compilazione della pratica, il sistema genera un alert che impedisce l’invio della verifica e che indica specificatamente qual è la modulistica mancante.
L’operatore di sportello dovrà richiedere l’integrazione/completamento della pratica con apposita causale, inserendo nel “messaggio accompagnatorio alla comunicazione”, da inviare al richiedente/procuratore, l’elenco dei modelli obbligatori mancanti indicati nel messaggio di errore restituito dal sistema.
Solamente a seguito dell’avvenuta integrazione dei moduli obbligatori da parte del richiedente/procuratore, l’operatore di sportello potrà attivare correttamente le verifiche e/o la conferenza di servizi.
La procedura è illustrata nel Manuale Operatore di Sportello, pubblicato nella sezione Manuali e Vademecum del portale www.calabriasue.it e www.calabriasuap.it.
L’Help Desk è a disposizione, ai riferimenti indicati nella sezione Assistenza e supporto, per fornire supporto sulle nuove funzionalità e modalità di gestione delle pratiche.
Tag: Procedura
Per la gestione delle integrazioni/completamento/conformazione delle pratiche SUE, l’utente dovrà gestire l’apposita documentazione integrativa/sostitutiva direttamente nelle sezioni della pratica chiamate “Modulistica” e “Documenti allegati” a seguito di sollecitazione da parte dello sportellista SUE.
L’Operatore di Sportello SUE, qualora ritenga opportuna una integrazione o completamento della pratica, infatti, consentirà (tramite una specifica funzionalità presente sul sistema) l’apertura di una “sessione” di completamento/integrazione/conformazione ed il richiedente avrà, quindi, la possibilità di inserire direttamente la documentazione richiesta nelle apposite sezioni della pratica “Modulistica” e “Documenti allegati“, laddove è già presente la documentazione originariamente presentata con la prima trasmissione della pratica.
Si evidenzia che affinché il SUE possa ricevere le integrazioni documentali inserite a sistema, è necessario che il richiedente concluda l’iter di trasmissione dei documenti/moduli integrati, trasmettendo anche il modello di riepilogo integrazioni sottoscritto digitalmente proposto ex novo dal sistema e presente nella sezione “Riepilogo integrazioni” e poi cliccare su “Invia al SUE“.
Senza questa ultima operazione di conferma, le operazioni di integrazione non si concludono e lo sportello SUE non riceverà le integrazioni documentali inserite.
Si rammenta che, per poter fornire le integrazioni alla pratica, il richiedente non dovrà quindi inserire i documenti e i moduli integrativi/sostitutivi nella sezione “Comunicazioni ma deve seguire l’iter su descritto.
Per prendere una visione più dettagliata della procedura operativa, è possibile consultare il vademecum operativo presente al link: https://www.calabriasue.it/wp-content/uploads/2022/01/Vademecum-Cittadino-Release-integrazioni-e-collaudo.pdf
Tag: Procedura

No, le bozze di istanza create prima del  01/12/2021 non sono compatibili con i nuovi iter disponibili nella versione sw pubblicata il 01/12/2021. Le bozze dovranno essere necessariamente cancellate e redatte con la nuova versione del sw.

Per il deposito di opere di minore rilevanza è necessario indicare gli estremi di una sola marca da bollo, in fase di compilazione dell’istanza sismica per l’opera di minore rilevanza.

Per quanto riguarda il pagamento dei diritti istruttori per gli stessi interventi di minore rilevanza, gli stessi sono dovuti anche per questa tipologia di opere, almeno per il periodo transitorio di applicazione dello Sbloccacantieri. Sarà necessario, pertanto, procedere con le stesse modalità previste per le autorizzazioni sismiche, allegando l’attestazione di pagamento sulla base di quanto già disposto dalla regolamentazione regionale.

Si rammenta che, a decorrere dal 28 febbraio 2021, è obbligatorio che tutti i pagamenti effettuati dagli utenti in favore dell’amministrazione regionale e, quindi, anche quelli relativi alla tariffa istruttoria per gli adempimenti previsti dalla legge regionale n.16/2020 e R.R. n. 1/2021, vengano effettuati esclusivamente attraverso l’uso della piattaforma MyPay Calabria/ PagoPA.

Per inviare qualsiasi richiesta, segnalazione, comunicazione in relazione a procedimenti _già attivati in maniera cartacea_, è possibile utilizzare la voce “*/Altre istanze e comunicazioni al SUE/*”, e specificando, nel campo “/Oggetto dell’intervento/”, quale sia il tipo di pratica trasmessa.

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Domande relative alla normativa sismica da applicare o ai valori da utilizzare sul sistema informativo, vanno poste direttamente ai funzionari regionali, prendendo un appuntamento presso gli uffici oppure scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Cosenzavigilanzatecnicacs.llpp@pec.regione.calabria.it  

Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone: vigilanzatecnicacz.llpp@pec.regione.calabria.it

Reggio Calabria: vigilanzatecnicarc.llpp@pec.regione.calabria.it

Tenuto conto della destinazione d’uso dell’immobile (civile abitazione), la pratica va presentata al SUE. Al SUAP vanno presentate le pratiche relative alle attività imprenditoriali o a immobili che debbano essere utilizzati per attività d’impresa (indipendentemente dal fatto che chi presenti la pratica edilizia sia un’impresa oppure una persona fisica).

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Quando l’attività soggetta a SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta le relative istanze allo Sportello unico per l’Edilizia, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi, se sono da richiedere pareri di almeno due Enti diversi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio degli atti di assenso, che è comunicato dallo Sportello unico per l’Edilizia all’interessato.

Tag: Procedura

È la SCIA che comprende le altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per lo svolgimento di un’attività soggetta a segnalazione (art. 19-bis, comma 2, legge n. 241 del 1990).

Tag: Procedura

Le competenze previste dal Testo Unico per l’edilizia sono relative:

– alla ricezione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL), delle domande per il rilascio di Permessi di Costruire (PdC) e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compresa la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), le richieste per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, ecc;

– a fornire informazioni sulle materie di cui al punto precedente, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dalla legislazione vigente, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

– all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, nonché delle norme comunali di attuazione;
al rilascio dei Permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

– alla cura dei rapporti tra l’Amministrazione comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza, della segnalazione, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della Parte II del Testo Unico dell’Edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Tag: Procedura

L’istanza può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore a cui è stato conferito appositamente un incarico tramite una procura speciale.

Tag: Procedura

Qualora, in aderenza alla normativa vigente, tali dati non siano dovuti, nella scheda “Ubicazione” – sezione “Titoli abilitativi dei fabbricati” è possibile provvedere alla compilazione della pratica nel nel seguente modo:

– nel campo “Numero del titolo abilitativo edilizio” inserire del testo esplicativo che annoveri le motivazioni della non obbligatorietà degli estremi del titolo (per esempio: “immobile antecedente il 1967“), mentre nel campo “data” inserire la data di presentazione della pratica che si vuole inviare;

– nel campo “Numero certificato/attestazione/segnalazione di agibilità“, inserire del testo esplicativo “non presente” o “non necessario“, mentre nel campo “data” inserire la data di presentazione della pratica che si vuole inviare.

Tags: Errori, Procedura

Per poter verificare se la verifica attivata sul sistema SUE per trasmettere l’istanza sismica al Servizio regionale di vigilanza è arrivata correttamente su SISMI.CA, è necessario verificare che lo stato del fascicolo sismica NON sia in stato bozza. Qualora ciò, invece, accada, è necessario annullare la richiesta di verifica ai fini sismici e reinoltarla nuovamente a SISMI.CA

La presentazione di due pratiche SUE (parte architettonica e parte strutturale) per gli interventi strutturali soggetti a Deposito (ed utilizzabile solo in presenza di procedure che NON prevedono l’Autorizzazione SISMICA) è stata prevista per i casi in cui la presentazione del progetto strutturale, con i relativi calcoli presso il Servizio Tecnico Regionale (ex Genio Civile), possa essere effettuata prima dell’inizio dei lavori in coerenza con l’art.94 del DPR 380/01.

Laddove i progettisti ritengano, invece, di voler presentare contestualmente un’unica pratica contenente anche la parte strutturale del progetto soggetta a Deposito, il sistema informativo SUE consente la presentazione della pratica con l’istanza sismica senza alcun vincolo specifico. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, disponibile nella documentazione da allegare all’istanza, riporta infatti l’opzione di scelta fra le due disponibili. L’unica accortezza che bisogna avere è che, qualora il professionista decidesse di optare per una trasmissione contestuale alla prima pratica, la dichiarazione di assoggettabilità data nella Sezione 5 del SUE deve essere sempre coerente con quella della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Viceversa, in caso di rilascio di autorizzazione sismica, in aderenza anche a quanto disposto dal TAR Calabria con sentenza n. 202/2018 del 24 gennaio 2018, è necessaria la presentazione contestuale di tutta la documentazione, ivi compreso l’endoprocedimento sismica.

Premesso che è possibile collegare funzionalmente soltanto istanze dello stesso grado di rilevanza sismica, si precisa che, per inviare più istanze di sismica funzionalmente collegate è necessario trasmettere ogni istanza sismica in una pratica SUE. Si tenga presente che, già in precedenza, sulla piattaforma SISMI.CA, per interventi collegati andavano presentate istanze diverse che, adesso, vanno incluse ognuna in una pratica SUE.

Per collegare le istanze, è necessario creare la prima pratica SUE con la prima istanza sismica collegata: dopo la creazione della prima pratica, sarà possibile inserire la seconda pratica SUE con la seconda istanza sismica collegata, indicando nella prima schermata della sezione relativa all’istanza sismica che si tratta di un’istanza funzionalmente collegata (nel menù a discesa il sistema consentirà di scegliere a quale istanza preesistente collegarla).
Inserita la seconda pratica, si potrà procedere con le eventuali ed ulteriori istanze/pratiche.
Si precisa, altresì, che non è necessario ricaricare gli elaborati generali relativi al permesso di costruire in tutte le pratiche. Gli elaborati generali vanno caricati nella prima pratica. In quelle ulteriori si scriverà nell’oggetto che fanno parte dell’unico intervento già descritto nella prima pratica di cui si inseriscono gli estremi.
Per i moduli e documenti obbligatori, eventualmente richiesti nelle pratiche successive alla prima, si inserirà al posto di questi una dichiarazione firmata che riporta il riferimento e gli estremi della prima pratica presentata.

Sono un professionista ed ho ottenuto un permesso di costruire prima della pubblicazione della piattaforma SUE ed ora devo inviare il deposito su sismica tramite la nuova piattaforma. Come posso procedere? Posso fare solo la pratica sismica senza inoltrare una nuova pratica SUE?

Tenuto conto che il sistema SUE consente di trasmettere un’istanza di autorizzazione sismica o di deposito solo come parte integrante di una pratica edilizia generale (per come previsto dalla normativa), nel caso descritto è necessario presentare una nuova pratica SUE ai fini di trasmettere la richiesta di autorizzazione sismica o di deposito.

Questa nuova pratica potrà recare nell’oggetto il chiaro riferimento alla pratica già presentata, specificando che la nuova viene trasmessa per la richiesta di autorizzazione sismica.

Nel caso dei moduli e documenti richiesti obbligatoriamente dal portale, è possibile inserire una dichiarazione firmata digitalmente in cui viene esplicitato che il progetto principale è già stato presentato, indicando la data di presentazione.

Una volta trasmessa la pratica il SUE dovrà procedere inoltrando la verifica al Settore tecnico regionale competente, in modo da poter completare l’iter avviato con quanto presentato prima della messa in esercizio del portale CalabriaSUE.

Lo stesso iter potrà essere utilizzato nel caso di progetti trasmessi in modalità cartacea o trasmessi utilizzando la PEC o altri sistemi informatici precedentemente messi a disposizione dal Comune di riferimento.

Il sorteggio dei progetti sarà effettuato su base territoriale ogni volta che viene attestato il deposito di sessanta progetti. La comunicazione di avvenuto sorteggio sarà effettuata automaticamente dal sistema SISMI.CA al sistema SUE e l’Operatore di Sportello la dovrà notificare all’interessato entro tre giorni dallo stesso.

La pratica può essere presentata da uno dei due oppure da entrambi (dipende dagli accordi tra gli stessi progettisti ed il committente).

Nel caso in cui si opti per la presentazione da parte di entrambi i professionisti, il sistema consente, una volta compilate le sezioni di moduli e documenti generali/architettonici (da parte del progettista architettonico, ad esempio), arrivati alla sezione sismica e compilata la prima schermata di informazioni della stessa, di inserire nella scheda SOGGETTI, il progettista strutturale abilitato.

Fatto questo inserimento il progettista strutturale è abilitato a visualizzare l’istanza di sismica in bozza che troverà nella sua Gestione sismica ed a completarla fino alla validazione ed all’inserimento del modello di istanza firmato.

A questo punto il progettista architettonico potrà proseguire con l’invio della pratica generale al SUE, sottoscrivendo il modello di riepilogo generale e procedendo all’invio.

No. Come riportato al paragrafo 3 del Vademecum Sbloccacantieri, scaricabile al link: https://www.calabriasue.it/sites/default/files/modulistica/VADEMECUM%20SUE_OPS%20-%20Sbloccacantieri.pdf, nel caso in cui il professionista opti per la trasmissione di 2 pratiche in luogo di una unica pratica, “La gestione della Pratica 1 proseguirà […] inviando la pratica ai soggetti coinvolti, ma non al Settore tecnico regionale competente per territorio“.

La pratica da inoltrare al servizio vigilanza tecnica, invece, dovrà essere la pratica SUE 2 nella quale il professionista dovrà riportare – nell’oggetto – i riferimenti della pratica SUE 1 e nella quale dovrà essere presente l’istanza sismica.

A partire dal giorno 1 Marzo 2021, tutti i pagamenti aventi come beneficiario l’ente Regione Calabria dovranno essere effettuati attraverso PagoPa. Accedendo al portale https://pagopa.regione.calabria.it e scegliendo, come Ente Beneficiario, “Regione Calabria” sono disponibili in elenco tutti i pagamenti spontanei che possono essere effettuati e, nella stessa pagina, è presente l’apposita sezione per i pagamenti per i quali, invece, si è ricevuto avviso.

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