Orario estivo dell’Assistenza CalabriaSUE (Help Desk)
Si comunica che nel mese di agosto, il servizio di assistenza telefonica dell’Help Desk – raggiungibile al numero 0961.
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aggiornati al 30/09/2024
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Se l’aggiornamento della configurazione della pec non da un esito positivo, ovvero il sistema CalabriaSUAP/CalabriaSUE rileva errori nell’inoltro delle PEC, la segnalazione di anomalia potrebbe dipendere da una particolare impostazione della casella di posta elettronica certificata che si possiede, ovvero potrebbe essere stata attivata, da parte di qualche soggetto, l’autenticazione a due fattori (ovvero si rende necessario, per l’inoltro della PEC, oltre che l’inserimento della password di accesso alla casella pec anche l’autorizzazione espressa all’invio della singola notifica tramite processo di autorizzazione attuato per mezzo di un dispositivo mobile).
I sistemi CalabriaSUAP e CalabriaSUE non suppportano tale funzionalità perciò è necessario disabilitare tale impostazione sulla propria casella di posta pec.
Per disattivare tale funzionalità, è necessario accedere alle impostazioni della casella pec sul sito WEB del Provider che vi fornisce la PEC (solitamente si trova nel menù “Sicurezza e password”) e disabilitare l’opzione della “Verifica in due passaggi” qualora essa sia ATTIVA.
Ad esempio, per chi possiede una casella PEC Aruba, i passaggi da effettuare sono:
- Accedere alla casella PEC dall’indirizzo https://webmail.pec.it
- Cliccare su Impostazioni per visualizzare il pannello di controllo
- Dal menu a sinistra, alla voce Account, cliccare su Sicurezza e password
- Scorrere la nuova finestra fino a “Verifica a due passaggi” e cliccare su Gestisci
- Cliccare quindi su Disattiva e confermare l’operazione dal dispositivo associato alla casella pec.
Nel caso in cui il Comune abbia reso disponibile ai cittadini e ai loro procuratori la piattaforma informatica CalabriaSUE per la gestione dei procedimenti amministrativi, si deve utilizzare la suddetta piattaforma.
La PEC è ammessa solo nei casi in cui la piattaforma informatica non sia accessibile per più di 3 ore consecutive durante l’orario di apertura degli uffici competenti, dando prima evidenza del malfunzionamento o dell’irraggiungibilità della piattaforma stessa attraverso l’apertura di una segnalazione tramite il servizio di Assistenza e supporto https://www.calabriasue.it/assistenza/richiesta-assistenza-e-supporto/ con annesso screenshot dell’errore riscontrato.
Entro 5 giorni dal venir meno della causa che ha generato l’impedimento, l’utente è tenuto a provvedere all’inserimento della medesima pratica attraverso il sistema informativo comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione.
Le varianti, che non varino la categoria del progetto originario già trasmesso a SUE/SISMI.CA precedentemente al 01/12/2021, devono essere trasmesse come nuovi progetti edilizi, avendo cura di specificare, testualmente, nell’oggetto della pratica SUE (sezione 3 “Dati generali”) e nella descrizione dell’intervento strutturale (sezione 9 “Istanza SISMICA”), che trattasi di Varianti del fascicolo originario. Si dovranno, quindi, riportare testualmente gli estremi del fascicolo originario SENZA utilizzare la funzionalità informatica disponibile nel sw di “collegamento funzionale” all’istanza originaria (usare solo una descrizione testuale). Es., se si deve trasmettere una variante di un intervento di minore rilevanza, si dovrà selezionare la voce “Intervento di minore rilevanza: deposito opera” e, nell’oggetto della pratica SUE ed istanza sismica, specificare che si tratta di una variante, riportando gli estremi dell’istanza di cui si vuole operare in variante.
Le varianti dovranno contenere la stessa data di comunicazione di inizio dei lavori inserita nella pratica del progetto originario. Inoltre, in fase di ultimazione dei lavori, le due pratiche d progetto originario e di variante dovranno essere completate contestualmente con la relazione di struttura ultimata e l’eventuale relazione di collaudo.
Le varianti, che non varino la categoria del progetto originario e riferibili a progetti trasmessi a SUE/SISMI.CA successivamente al 01/12/2021, invece, devono essere inviate come specificato nel vademecum “Vademecum: la gestione delle pratiche Sblocca cantieri” presente nella sezione https://www.calabriasue.it/manuali-e-vademecum/cittadino-impresa-professionista/ del portale www.calabriasue.it. Es. nel caso di opere di minore rilevanza, selezionando direttamente la voce “Intervento di minore rilevanza: proposta di variante” e selezionando, nel menù a comparsa, uno tra i fascicoli proposti.
No, le bozze di istanza create prima del 01/12/2021 non sono compatibili con i nuovi iter disponibili nella versione sw pubblicata il 01/12/2021. Le bozze dovranno essere necessariamente cancellate e redatte con la nuova versione del sw.
Per il deposito di opere di minore rilevanza è necessario indicare gli estremi di una sola marca da bollo, in fase di compilazione dell’istanza sismica per l’opera di minore rilevanza.
Per quanto riguarda il pagamento dei diritti istruttori per gli stessi interventi di minore rilevanza, gli stessi sono dovuti anche per questa tipologia di opere, almeno per il periodo transitorio di applicazione dello Sbloccacantieri. Sarà necessario, pertanto, procedere con le stesse modalità previste per le autorizzazioni sismiche, allegando l’attestazione di pagamento sulla base di quanto già disposto dalla regolamentazione regionale.
Si rammenta che, a decorrere dal 28 febbraio 2021, è obbligatorio che tutti i pagamenti effettuati dagli utenti in favore dell’amministrazione regionale e, quindi, anche quelli relativi alla tariffa istruttoria per gli adempimenti previsti dalla legge regionale n.16/2020 e R.R. n. 1/2021, vengano effettuati esclusivamente attraverso l’uso della piattaforma MyPay Calabria/ PagoPA.
Il modello di istanza, da allegare ai fini della trasmissione di una istanza sismica, deve essere firmato da tutti i professionisti coinvolti nell’istanza specifica. Nello specifico, per non incappare nell’errore, è necessario che il file contenga tante firme digitali (esclusivamente con estensione p7m) quanti sono i vari soggetti coinvolti nell’istanza. Ciò significa che se l’istanza coinvolge 2 professionisti, anche se ricoprono, in totale, 3 ruoli (es. progettista, direttore dei lavori, collaudatore), il modello di istanza dovrà avere 2 firme digitali.
Per inviare qualsiasi richiesta, segnalazione, comunicazione in relazione a procedimenti _già attivati in maniera cartacea_, è possibile utilizzare la voce “*/Altre istanze e comunicazioni al SUE/*”, e specificando, nel campo “/Oggetto dell’intervento/”, quale sia il tipo di pratica trasmessa.
Domande relative alla normativa sismica da applicare o ai valori da utilizzare sul sistema informativo, vanno poste direttamente ai funzionari regionali, prendendo un appuntamento presso gli uffici oppure scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Cosenza: vigilanzatecnicacs.llpp@pec.regione.calabria.it
Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone: vigilanzatecnicacz.llpp@pec.regione.calabria.it
Reggio Calabria: vigilanzatecnicarc.llpp@pec.regione.calabria.it
Tenuto conto della destinazione d’uso dell’immobile (civile abitazione), la pratica va presentata al SUE. Al SUAP vanno presentate le pratiche relative alle attività imprenditoriali o a immobili che debbano essere utilizzati per attività d’impresa (indipendentemente dal fatto che chi presenti la pratica edilizia sia un’impresa oppure una persona fisica).
Quando l’attività soggetta a SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta le relative istanze allo Sportello unico per l’Edilizia, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi, se sono da richiedere pareri di almeno due Enti diversi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio degli atti di assenso, che è comunicato dallo Sportello unico per l’Edilizia all’interessato.
È la SCIA che comprende le altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per lo svolgimento di un’attività soggetta a segnalazione (art. 19-bis, comma 2, legge n. 241 del 1990).
Le competenze previste dal Testo Unico per l’edilizia sono relative:
– alla ricezione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL), delle domande per il rilascio di Permessi di Costruire (PdC) e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compresa la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), le richieste per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, ecc;
– a fornire informazioni sulle materie di cui al punto precedente, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dalla legislazione vigente, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
– all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, nonché delle norme comunali di attuazione;
al rilascio dei Permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
– alla cura dei rapporti tra l’Amministrazione comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza, della segnalazione, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della Parte II del Testo Unico dell’Edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.