6 Ottobre 2021

È obbligatoria la presentazione di due pratiche SUE per gli interventi strutturali soggetti a Deposito?

La presentazione di due pratiche SUE (parte architettonica e parte strutturale) per gli interventi strutturali soggetti a Deposito (ed utilizzabile solo in presenza di procedure che NON prevedono l’Autorizzazione SISMICA) è stata prevista per i casi in cui la presentazione del progetto strutturale, con i relativi calcoli presso il Servizio Tecnico Regionale (ex Genio Civile), possa essere effettuata prima dell’inizio dei lavori in coerenza con l’art.94 del DPR 380/01.

Laddove i progettisti ritengano, invece, di voler presentare contestualmente un’unica pratica contenente anche la parte strutturale del progetto soggetta a Deposito, il sistema informativo SUE consente la presentazione della pratica con l’istanza sismica senza alcun vincolo specifico. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, disponibile nella documentazione da allegare all’istanza, riporta infatti l’opzione di scelta fra le due disponibili. L’unica accortezza che bisogna avere è che, qualora il professionista decidesse di optare per una trasmissione contestuale alla prima pratica, la dichiarazione di assoggettabilità data nella Sezione 5 del SUE deve essere sempre coerente con quella della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Viceversa, in caso di rilascio di autorizzazione sismica, in aderenza anche a quanto disposto dal TAR Calabria con sentenza n. 202/2018 del 24 gennaio 2018, è necessaria la presentazione contestuale di tutta la documentazione, ivi compreso l’endoprocedimento sismica.

Tags: Procedura, Sbloccantieri

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