Procedura

Per il deposito di opere di minore rilevanza è necessario indicare gli estremi di una sola marca da bollo, in fase di compilazione dell’istanza sismica per l’opera di minore rilevanza.

Per quanto riguarda il pagamento dei diritti istruttori per gli stessi interventi di minore rilevanza, gli stessi sono dovuti anche per questa tipologia di opere, almeno per il periodo transitorio di applicazione dello Sbloccacantieri. Sarà necessario, pertanto, procedere con le stesse modalità previste per le autorizzazioni sismiche, allegando l’attestazione di pagamento sulla base di quanto già disposto dalla regolamentazione regionale.

Si rammenta che, a decorrere dal 28 febbraio 2021, è obbligatorio che tutti i pagamenti effettuati dagli utenti in favore dell’amministrazione regionale e, quindi, anche quelli relativi alla tariffa istruttoria per gli adempimenti previsti dalla legge regionale n.16/2020 e R.R. n. 1/2021, vengano effettuati esclusivamente attraverso l’uso della piattaforma MyPay Calabria/ PagoPA.

La presentazione di due pratiche SUE (parte architettonica e parte strutturale) per gli interventi strutturali soggetti a Deposito (ed utilizzabile solo in presenza di procedure che NON prevedono l’Autorizzazione SISMICA) è stata prevista per i casi in cui la presentazione del progetto strutturale, con i relativi calcoli presso il Servizio Tecnico Regionale (ex Genio Civile), possa essere effettuata prima dell’inizio dei lavori in coerenza con l’art.94 del DPR 380/01.

Laddove i progettisti ritengano, invece, di voler presentare contestualmente un’unica pratica contenente anche la parte strutturale del progetto soggetta a Deposito, il sistema informativo SUE consente la presentazione della pratica con l’istanza sismica senza alcun vincolo specifico. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, disponibile nella documentazione da allegare all’istanza, riporta infatti l’opzione di scelta fra le due disponibili. L’unica accortezza che bisogna avere è che, qualora il professionista decidesse di optare per una trasmissione contestuale alla prima pratica, la dichiarazione di assoggettabilità data nella Sezione 5 del SUE deve essere sempre coerente con quella della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Viceversa, in caso di rilascio di autorizzazione sismica, in aderenza anche a quanto disposto dal TAR Calabria con sentenza n. 202/2018 del 24 gennaio 2018, è necessaria la presentazione contestuale di tutta la documentazione, ivi compreso l’endoprocedimento sismica.

Premesso che è possibile collegare funzionalmente soltanto istanze dello stesso grado di rilevanza sismica, si precisa che, per inviare più istanze di sismica funzionalmente collegate è necessario trasmettere ogni istanza sismica in una pratica SUE. Si tenga presente che, già in precedenza, sulla piattaforma SISMI.CA, per interventi collegati andavano presentate istanze diverse che, adesso, vanno incluse ognuna in una pratica SUE.

Per collegare le istanze, è necessario creare la prima pratica SUE con la prima istanza sismica collegata: dopo la creazione della prima pratica, sarà possibile inserire la seconda pratica SUE con la seconda istanza sismica collegata, indicando nella prima schermata della sezione relativa all’istanza sismica che si tratta di un’istanza funzionalmente collegata (nel menù a discesa il sistema consentirà di scegliere a quale istanza preesistente collegarla).
Inserita la seconda pratica, si potrà procedere con le eventuali ed ulteriori istanze/pratiche.
Si precisa, altresì, che non è necessario ricaricare gli elaborati generali relativi al permesso di costruire in tutte le pratiche. Gli elaborati generali vanno caricati nella prima pratica. In quelle ulteriori si scriverà nell’oggetto che fanno parte dell’unico intervento già descritto nella prima pratica di cui si inseriscono gli estremi.
Per i moduli e documenti obbligatori, eventualmente richiesti nelle pratiche successive alla prima, si inserirà al posto di questi una dichiarazione firmata che riporta il riferimento e gli estremi della prima pratica presentata.

Sono un professionista ed ho ottenuto un permesso di costruire prima della pubblicazione della piattaforma SUE ed ora devo inviare il deposito su sismica tramite la nuova piattaforma. Come posso procedere? Posso fare solo la pratica sismica senza inoltrare una nuova pratica SUE?

Tenuto conto che il sistema SUE consente di trasmettere un’istanza di autorizzazione sismica o di deposito solo come parte integrante di una pratica edilizia generale (per come previsto dalla normativa), nel caso descritto è necessario presentare una nuova pratica SUE ai fini di trasmettere la richiesta di autorizzazione sismica o di deposito.

Questa nuova pratica potrà recare nell’oggetto il chiaro riferimento alla pratica già presentata, specificando che la nuova viene trasmessa per la richiesta di autorizzazione sismica.

Nel caso dei moduli e documenti richiesti obbligatoriamente dal portale, è possibile inserire una dichiarazione firmata digitalmente in cui viene esplicitato che il progetto principale è già stato presentato, indicando la data di presentazione.

Una volta trasmessa la pratica il SUE dovrà procedere inoltrando la verifica al Settore tecnico regionale competente, in modo da poter completare l’iter avviato con quanto presentato prima della messa in esercizio del portale CalabriaSUE.

Lo stesso iter potrà essere utilizzato nel caso di progetti trasmessi in modalità cartacea o trasmessi utilizzando la PEC o altri sistemi informatici precedentemente messi a disposizione dal Comune di riferimento.

Il sorteggio dei progetti sarà effettuato su base territoriale ogni volta che viene attestato il deposito di sessanta progetti. La comunicazione di avvenuto sorteggio sarà effettuata automaticamente dal sistema SISMI.CA al sistema SUE e l’Operatore di Sportello la dovrà notificare all’interessato entro tre giorni dallo stesso.

La pratica può essere presentata da uno dei due oppure da entrambi (dipende dagli accordi tra gli stessi progettisti ed il committente).

Nel caso in cui si opti per la presentazione da parte di entrambi i professionisti, il sistema consente, una volta compilate le sezioni di moduli e documenti generali/architettonici (da parte del progettista architettonico, ad esempio), arrivati alla sezione sismica e compilata la prima schermata di informazioni della stessa, di inserire nella scheda SOGGETTI, il progettista strutturale abilitato.

Fatto questo inserimento il progettista strutturale è abilitato a visualizzare l’istanza di sismica in bozza che troverà nella sua Gestione sismica ed a completarla fino alla validazione ed all’inserimento del modello di istanza firmato.

A questo punto il progettista architettonico potrà proseguire con l’invio della pratica generale al SUE, sottoscrivendo il modello di riepilogo generale e procedendo all’invio.

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