24 Novembre 2022
Modalità di trasmissione delle pratiche per il Superbonus 110%
Si pubblicano, a seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri all’Ufficio SURE, alcuni chiarimenti sulle modalità di trasmissione delle pratiche di edilizia, utili in caso di sovraccarico dei sistemi informativi (CalabriaSUE) e, in second’ordine, dei mezzi telematici (PEC) utilizzati per la trasmissione e/o ricezione delle pratiche agli Uffici SUE.
Domanda 1) L’invio della PEC al SUE comunale, deve avvenire completa degli allegati?
Risposta 1) La pratica da trasmettere via PEC agli Uffici comunali deve essere composta da tutti gli allegati e documentazione previsti dalla normativa vigente e, pena la nullità degli effetti dell’invio della pratica, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti:
- la impossibilità tecnica di trasmettere la pratica all’Ufficio per cause imputabili al destinatario o al mezzo di presentazione/consegna della pratica (il sistema CalabriaSUE, nel caso specifico);
- impegno, entro 5 giorni dal venire meno della causa che ha generato l’impedimento, ad inserire e trasmettere sul sistema CalabriaSUE la medesima pratica trasmessa tramite PEC.
In tale caso varrà la data certificata dalla ricevuta di consegna della PEC nella casella PEC del destinatario.
Domanda 2): In tal caso, qualora si arrivasse a saturazione delle caselle PEC comunali (cosa altamente probabile), come si potrebbe dimostrare l’avvenuta ricezione da parte dell’ENTE?
Risposta 2): La recente giurisprudenza (sentenza del TAR di Cagliari numero 00099/2022) indica la risposta ad un caso analogo. “Il documento informatico (n.d.r. la pratica in questione e nella sua interezza e completezza) si intende consegnato al destinatario quando la Pec del destinatario ha generato la ricevuta di consegna ed anche nel caso in cui la consegna non sia potuta avvenire per causa imputabile al destinatario“. In tal caso, il mittente, avendo piena conoscenza del mancato ricevimento della Pec, secondo i giudici, avrebbe potuto “usando l’ordinaria diligenza”, rendersi conto che “la Pec da lui inviata al Comune non era stata ricevuta dallo stesso Comune (n.d.r. che aveva la casella di posta piena) e ben avrebbe potuto provvedere ad un nuovo successivo invio delle pratica sempre a mezzo Pec o avrebbe potuto pure consegnare la stessa a mano agli uffici, avendo interesse che l’amministrazione la possa valutare”.
Pertanto è applicabile quanto genericamente indicato precedentemente ma calato sulla PEC ovvero, la pratica da consegnare a mano agli Uffici comunali deve essere composta da tutti gli allegati e documentazione previsti dalla normativa vigente e, pena la nullità degli effetti dell’invio della pratica, accompagnata da una lettera di accompagnamento sottoscritta ed una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti:
- la impossibilità tecnica di trasmettere la pratica all’Ufficio per cause imputabili al destinatario o al mezzo di presentazione/consegna della pratica (il sistema CalabriaSUE e la casella PEC, nel caso specifico);
- impegno, entro 5 giorni dal venire meno della causa che ha generato l’impedimento, ad inserire e trasmettere sul sistema CalabriaSUE la medesima pratica consegnata a mano.
In tale caso specifico, attestata la indisponibilità del sistema CalabriaSUE e della trasmissione tramite PEC, varrà il protocollo della pratica digitale acquisita dal comune tramite consegna a mano (quindi su supporto digitale).
Domanda 3): E’ ammissibile pensare di trasmettere la sola CILAS con indicazione completa di tutti gli allegati che verranno inseriti in Piattaforma?
Risposta 3): La pratica da trasmettere via PEC agli Uffici comunali deve essere composta da tutti gli allegati e documentazione previsti dalla normativa vigente e dovrà essere la stessa che dovrà essere inserita sul sistema CalabriaSUE entro 5 giorni dal venire meno dell’impedimento che ne ha causato la possibilità di trasmissione tramite CalabriaSUE.
Domanda 4) Può essere concessa, in via strettamente eccezionale, il deposito cartaceo presso il protocollo comunale?
Risposta 4) L’eccezionalità del deposito a mano della pratica (permesso esclusivamente con consegna su supporto digitale al fine di permettere la verifica di identicità dei documenti informatici depositati) presso il protocollo del comune può essere considerato alla luce della sentenza TAR 00099/2022 quindi nel solo nel caso di attestata mancata funzionalità della piattaforma CalabriaSUE e della casella di posta PEC del comune.
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